Le prime disposizioni riguardanti i limiti delle emissioni acustiche relative ai veicoli sono contenute nel D.P.R. 393/59 (link) (vecchio codice della strada), più precisamente nel regolamento di esecuzione D.P.R 420/59 (link) del 30 Giugno 1959.
Segnalatore acustico autoveicoli/motocicli:
<<Art. 211) Ogni dispositivo applicato su un veicolo, nelle condizioni normali di montaggio, alimentato dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore, per una velocità di rotazione di esso di 1800 giri/minuto, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull’asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti:
- a) 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli;
- b) 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cc.;
- c) 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica del ciclomotori; [..]>>
Emissioni acustiche autoveicoli/motocicli:
<<Art. 214) I dispositivi silenziatori debbono essere realizzati in maniera che il livello sonoro del rumore emesso dal motore non superi i limiti sottoindicati per ogni categoria di veicoli (durante le prove di revisione va considerato il valore riportato sulla carta di circolazione):
- A – Ciclomotori = 83 dB
- B – Motocicli di cilindrata non sup. a 200 cc a 2 tempi = 87 dB
- C – Motocicli di cilindrata non sup. a 200 cc a 4 tempi 90 dB
- D – Tutti gli altri motoveicoli + 92 dB
- E – Autovetture con motore a scoppio di cil. non sup. a 100 cc= 88 dB
- F – Autovetture con motore a scoppio di cil. sup. a 1000 e inferiore od uguale a 1500 cc = 90 dB
- G – Tutti gli altri autoveicoli = 93 dB [..]
Art. 215 [..] [METODO 1] Il rilevamento deve essere eseguito con il microfono sistemato posteriormente al veicolo sull’asse longitudinale di questo a 7 metri di distanza dal piano normale all’asse stesso contenente il centro della sezione di uscita dei gas di scarico, e ad altezza compresa tra metri 1,00 e 1,25 dal suolo. Nessun ostacolo deve frapporsi fra il veicolo ed il microfono. La prova deve essere effettuata con motore stabilizzato al regime di potenza massima senza scarico esterno .>>
Con la direttiva 70/157 CEE del 6 Febbraio 1970 (link) vengono modificate la procedura di verifica delle emissioni acustiche per gli autoveicoli e introdotti nuovi limiti:
[METODO 2]<< Posizione del fonometro: Il punto di misura è il punto X indicato nella figura 2 che si trova a una distanza di 7 metri dalla più vicina superficie del veicolo. Il microfono è collocato a 1,2 metri dal suolo. [..] Il motore di un veicolo senza regolatore di velocità è portato al regime che dà un numero di giri equivalente ai tre quarti del numero dei giri al minuto che, secondo il costruttore, corrisponde alla potenza massima del motore. [..] Il livello sonoro dei veicoli di cui all’articolo 1 della presente direttiva , misurato nelle condizioni previste dal presente allegato, non deve superare i seguenti limiti :
- 1.1 . Veicoli per il trasporto di persone, con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente: 82dB
- 1.2. Veicoli per il trasporto di persone, con più di nove posti, compreso quello del conducente, aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate: 84dB
- 1.3 . Veicoli per il trasporto di merci, aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate: 84dB>>
L’entrata in vigore della sopra citata direttiva è dal 1° Marzo 1974 al 1° ottobre 1975, come previsto dalla successiva direttiva 73/350 CEE (link). La direttiva 77/212CEE del 8 Marzo 1977 (link) irrigidisce ulteriormente i limiti prefissati dalla precedente normativa entro e non oltre il 1° Ottobre 1982:
<<
- 1.1.1 . Veicoli per il trasporto di persone, con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente: 80dB
- 1.1.2. Veicoli per il trasporto di persone, con più di nove posti, compreso quello del conducente, aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate: 81dB
- 1.1.3 . Veicoli per il trasporto di merci, aventi un peso massimo autorizzato non superiore a 3,5 tonnellate: 81dB >>
(Durante le prove di revisione va considerato il valore riportato sulla carta di circolazione, i valori sopra citati sono relativi all’omologazione con prova in marcia)
La direttiva 81/334CEE del 11 Aprile 1981 (link) modifica ulteriormente la procedura per l’analisi delle emissioni acustiche relative agli autoveicoli (entrata in vigore entro dal 1° Gennaio 1982 al 1° Ottobre 1985):
[METODO 3] <<Per facilitare successivamente il controllo del rumore dei veicoli in circolazione, il livello sonoro deve essere misurato vicino alla imboccatura del dispositivo silenziatore di scarico, conformemente alle seguenti prescrizioni [..] Il microfono dev’essere collocato all’altezza dell’orifizio di uscita del tubo di scarico, ma comunque a non meno di 0,2 m dalla superficie della pista. La membrana del microfono dev’essere orientata verso l’apertura di scarico dei gas ad una distanza di 0,5 m da detto orifizio. L’asse di sensibilità massima del microfono dev’essere parallelo alla superficie della pista e formare un angolo di 45 ± 10° rispetto al piano verticale in cui si trova la direzione d’uscita dei gas di scarico (fig. 2). [..] Il motore deve funzionare costantemente a 3/4 del regime (S) al quale esso sviluppa la sua potenza massima. Appena stabilizzato il regime, il comando dell’acceleratore deve essere riportato rapidamente nella posizione di « minimo ». Il livello sonoro dev’essere misurato per una durata di funzionamento che comprenda un breve periodo a regime stabilizzato e tutta la durata della decelerazione, prendendo come risultato valido l’indicazione massima del fonometro. >>
Per quanto riguarda i motoveicoli, le nuove modalità di misurazione ed i nuovi limiti di emissione acustica vengono introdotti dalla direttiva 97/24CE (link) del 17 Giugno 1997 (entrata in vigore entro il 17 Giugno 1999):
[METODO 4]<<[..]per facilitare successivamente il controllo del rumore di motocicli in circolazione, il livello di pressione sonora deve essere misurato vicino all’uscita del dispositivo di scarico [..] Il microfono deve essere collocato all’altezza dell’uscita del tubo di scarico, comunque a non meno di 0,2 m dalla superficie della pista. La capsula del microfono deve essere orientata verso l’apertura di scarico dei gas ad una distanza di 0,5 m. L’ asse di sensibilità massima del microfono deve essere parallelo alla superficie della pista e formare un angolo di 45° ±10° rispetto al piano verticale in cui si trova la direzione d’uscita dei gas di scarico (figura 2) [..] Il regime del motore deve essere tenuto costante a uno dei seguenti valori:
- S/2 , se S è superiore a 5 000 giri/minuto
- 3S/4, se S è inferiore o pari a 5 000 giri/minuto
(S = regime al quale il motore sviluppa la potenza massima)
Appena raggiunto il regime costante, il comando dell’acceleratore deve essere riportato rapidamente nella posizione di «minimo». Il livello sonoro deve essere misurato durante un periodo di funzionamento che comprenda un breve mantenimento del regime costante e tutta la durata della decelerazione, prendendo come risultato valido l’indicazione massima del fonometro. >>
I nuovi limiti relativi alle procedure di omologazione con veicolo in marcia sono i seguenti (durante le prove di revisione va considerato il valore riportato sulla carta di circolazione):
<<
- Ciclomotori a due ruote <= 25Km/h 66dB
- Ciclomotori a due ruote >25Km/h 71dB
- Ciclomotori a tre ruote 76dB
- Motocicli <=80cm3 75dB
- Motocicli >80cm3 <= 175cm3 77dB
- Motocicli >175cm3 80dB
- Tricicli 80dB
L’aggiornamento della normativa per l’avvisatore acustico dei motoveicoli viene introdotto dalla direttiva 93/30/CEE (link) del 14 Giugno 1993 (entra in vigore entro il 14/6/1995):
<< Il livello di pressione sonora curva A emesso dal o dagli apparecchi montati sul veicolo è misurato ad una distanza di 7 m davanti al veicolo stesso; quest’ultimo è posto su un terreno libero da ostacoli e quanto più levigato possibile e, per i segnalatori acustici alimentati a corrente continua, a motore spento. Il microfono dell’apparecchio di misurazione deve essere collocato approssimativamente sul piano longitudinale mediano del veicolo. Il livello di pressione acustica del rumore ambiente e del rumore generato dal vento devono essere inferiori di almeno 10 dB(A) al livello sonoro da misurare. Il livello massimo di pressione sonora è ricercato in un segmento compreso tra 0,5 e 1,5 m di altezza dal suolo. Il valore massimo del livello sonoro della segnalazione sonora collaudata deve essere:
- a) non inferiore a 75 dB(A) e non superiore a 112 dB(A) per la segnalazione dei ciclomotori;
- b) non inferiore a 80 dB(A) e non superiore a 112 dB(A) per la segnalazione dei motocicli e dei tricicli di potenza inferiore o uguale a 7 kW;
- c) non inferiore a 93 dB(A) e non superiore a 112 dB(A) per la segnalazione dei motocicli e dei tricicli di potenza superiore a 7 kW. >>
La circolare 88/95 (link) del 22 Maggio 1995 relativa alle “procedure di prova sui veicoli da sottoporre a revisione” raggruppa e riorganizza le direttive sopra citate come da tabella:
*La velocità di rotazione del motore dovrà essere quella indicata dalla carta di circolazione, da individuare mediante contagiri. In mancanze del dato andrà inserito il regime di rotazione corrispondente a quello di potenza massima.
**<<La velocità di rotazione del motore dovrà essere quella indicata dalla carta di circolazione, da individuare mediante contagiri. In mancanze del dato, dovranno prendersi:
- Il regime di rotazione corrispondente a 3/4 del regime di potenza massima (per motori senza regolazione di velocità)
- Il regime di rotazione corrispondente a quella massima consentita dal regolatore (per motori con regolatore di velocità)>>
[METODO 2 – AGGIORNAMENTO SECONDO LA CIRCOLARE 88/95]: <<La prova va condotta a 7m dall’asse del tubo di scarico sul lato sinistro rispetto alla direzione della circolazione e perpendicolarmente all’asse longitudinale del veicolo con il microfono posto a 1,20m di altezza dal suolo>>
Per quanto riguarda i motoveicoli, la circolare prot.7938/604 (link) del 29 Settembre 2000, in brave, dispone:
NB – Variazione per quanto riguarda l’analisi delle emissioni acustiche:<<Si prevede inoltre che quando le prove vengono condotte all’interno di locali chiusi, dove la presenza di fonti sonore di disturbo è stata verificata essere molto probabile, il limite di riferimento massimo ammissibile da non superare è, qualora il veicolo rispetti la direttiva 81/334CEE e successive(valido per autoveicoli e motoveicoli), quello indicato sulla carta di circolazione del veicolo aumentato di 2dB.>> (Circolare prot. 64/604 del 19/1/2005 link)
CONSIDERAZIONI
L’immagine di destra è utile per familiarizzare con le principali grandezze relativa al suono inerenti all’argomento:
Pressione sonora: Banalizzando i concetti possiamo definirla come l’effetto fisico dell’onda sonora sull’ambiente circostante. La sorgente (clacson, motore) genera una perturbazione alla normale pressione atmosferica che viene percepita come vibrazione dal ricevitore (timpano) dopo essersi propagata attraverso un mezzo (aria). L’unità di misura è il Pascal, ma trattandosi di valori molto piccoli si utilizza il µ(micro)-Pascal, ovvero il milionesimo di Pascal. Le variabili che influenzano la pressione sonora sono molteplici (potenza sonora della sorgente, densità del mezzo di propagazione…), ma ciò che ci interessa è la proporzionalità inversa con la distanza: con l’aumentare della distanza, la pressione sonora diminuisce.
Livello di pressione sonora: Il rapporto tra la pressione sonora ed una pressione sonora di riferimento che corrisponde alla soglia di udibilità (20 µ(micro)-Pascal) ed ha come unità di misura il deciBel, ovvero la decima parte del Bel. Il Bel è un’unità di misura logaritmica ed è stato introdotto per comodità al fine di semplificare i rapporti tra le varie grandezze riducendo notevolmente il range di valori da considerare (la scala da 20 a 100.000.000 è stata ridotta da 0 a 140).
Livello di pressione sonora = 20log₁₀ (pressione sonora/pressione sonora soglia di udibilità)
Durante le rilevazioni fonometriche, considerando come noto il limite di livello sonoro dell’avvisatore acustico ad una certa distanza x, oppure del silenziatore di scarico ad una distanza y e con motore a regime di giri k, è possibile calcolare il livello sonoro teorico al variare della distanza tra sorgente (clacson, silenziatore) e ricevitore (fonometro). Grazie a questo tool (link) fornito da perizieambientali.com, possiamo “aggiornare” i vecchi limiti relativi all’avvisatore acustico di veicoli ormai sempre più rari in quanto, come minimo, ultraventennali.
- 80dB (30m) = 92,6dB (7m)
- 75dB (30m) = 87,6dB (7m)
- 70dB (30m) = 82,6dB (7m)
Un’equazione simile si potrebbe applicare anche per le emissioni acustiche, ma probabilmente la diversa altezza ed orientamento del fonometro influirebbero sul valore equivalente (nulla di impossibile – esistono gli ingegneri anche per questo).
Al fine di semplificare e velocizzare i processi, non sarebbe utile uniformare le procedure? Quanti centri di revisione hanno i locali a norma per la prova fonometrica a 30m? Ha senso l’investimento per un capannone sovradimensionato solo per l’analisi di veicoli prossimi all’estinzione?
Classe 1991, da sempre appassionato di meccanica e motori. Formazione scientifica, ma propensione alla tecnica, un connubio che determina l’orientamento verso il ramo delle revisioni ministeriali. Ispettore sovversivo e dalle idee ben chiare: il principio di terzietà come unica soluzione in un settore ormai privo di legalità. Nel tempo libero direttore di Revisioniautoblog, rappresentante Federispettori, consulente automotive e collaboratore giornalistico.
Ok Diego, ho dato una letta al volo; secondo te, è normale che per strada ci sia un livello sonoro al di sotto di 58 dB, come per noi richiesto relativo ai ciclomotori? Saluti
Ciao Mauro, spiegati meglio per favore.
Magari non centra con il tuo articolo, ma sai che con l’ultimo aggiornamento del fonometro è stato richiesto un rumore di fondo con differenziale maggiore del limite minimo dell’avvisatore acustico (10 dB) aumentato ancora di 2 dB, che per un ciclomotore significa un valore utile di fondo al di sotto dei 58 dB; non esistono strade silenziose, non ti sembra un’assurdità? Mi sono spiegato abbastanza bene? Saluti
A dire il vero da sempre per essere ritenuto accettabile un ambiente di prova devono esserci almeno 10dB di scarto con le rilevazioni. Stiamo parlando di prova a 30m, il rischio sarebbe l’alterazione del test per un qualsiasi rumore ordinario di sottofondo, pertanto mi sembra abbastanza sensato l’aggiornamento (anche se un po’ in ritardo). Ad ogni modo, convergerai con me sul fatto che siamo fossilizzati su normative anni 60’…è ora di aggiornarsi, anche perché tra un blocco del traffico, una rottamazione, un collezionista…quanto circolano questi mezzi su strada pubblica? È davvero così fondamentale quel dB in più o in meno sull’avvisatore acustico? E sul rumore del silenziatore?
Caro Brambilla,
Leggi di seguito i dati ACI e dopo dimmi se la pensi sempre allo stesso modo. Io, sono convinto che tu lavori in un cesso di locale dove non è possibile eseguire alcuna prova fonometrica ed è solo per questo che sragioni in siffatto modo.
Sono poi 6 milioni le autovetture con più di 15 e meno di 20 anni di anzianità, 3,8 milioni le auto che hanno tra i 20 e i 30 anni, 1,6 milioni quelle tra i 30 e i 40 anni e 1,1 milioni quelle con più di 40 anni
Come se il problema del settore fosse la prova fonometrica. Auguri Carmine, buon anno!
Scusa il ritardo nella risposta ma! non è che le tue idee mi entusiasmano. Anzi, è proprio questo che mi indispone. Mi spiego: il tuo ragionamento è il classico di tutti gli Italidioti che ritengono che la propria irregolarità sia ininfluente, mentre, gli altri devono rispettare le regole che ritengono importanti per propria convenienza.
Detto ciò, vorrei ricordarti che il corretto funzionamento del clacson (a prescindere da quando circola sulla strada) è ritenuto talmente importante che la non conformità determina l’esito “SOSPESO DALLA CIRCOLAZIONE” (non perdo tempo a spiegarti il codice della strada, tanto non capiresti), e affermare che si tratta di vecchia normativa cosa significa ??? fino a che non verrà modificato il codice della strada e le norme bisogna rispettare le regole. TUTTO CIÒ TI È CHIARO
Per concludere, continua pure a lavorare nel tuo cesso di centro di controllo e continua pure a certificare falsamente regolarità che prima o poi qualcosa succederà.
Inoltre, tutti pensano di elimina gli albi professionali e tu vuoi introdurlo ? mmmm, l’ispettore “terzo” non è sinonimo di LEGALITÀ anzi, conoscendo l’indole degli italidioti non cambierebbe nulla e, la dimostrazione è palese nei Funzionari dell’UMC di tutte le provincie Italiane, quindi?
Per tutti il resto credo sia inutile spiegarti (e mi ripeto) tanto non capiresti.
Carmine
Buongiorno Carmine, non ti conosco assolutamente, quindi non mi prendo la libertà di offendere come hai fatto tu. So semplicemente una cosa sul tuo conto, ovvero questa eterna battaglia che porti avanti da 5, forse 10 anni circa le corrette distanze relative alla prova fonometrica. Risultati? I riscontri del mio lavoro invece li trovi su internet cercando il mio nome o quello della mia associazione tramite qualsiasi motore di ricerca. Probabilmente, non sono così un “italidiota”. Una buona giornata,
Diego Brambilla
Costretto dal CoviD-19, ho tempo x risponderti.
L’offesa non era personale ma rivolta a tutti quelli che cercano di trarre profitti anche illegittimamente (se poi tu rientri tra questi è un tuo problema).
Noto che sai chi sono, se non altro per sentito dire, bene, dovresti anche sapere che sono .. per professionalità e correttezza, unico. Come ti sarà stato riportato, vero? perciò, è non ho voglia di ripetermi, per me vale il rispetto delle regole (non solo quelle che ci piacciono) altrimenti si è come chi tu critichi e che per me invece non dovrebbero esistere.
Hai ragione per quanto riguarda il tempo da quando ho intrapreso la mia battaglia sulla LEGITTIMITÀ che non interessa a nessuno (ISTITUZIONI COMPRESE) solo perché da ITALIDIOTI non ci si può aspettare molto ma, tempo verrà, ed allora saranno, come si suol dire “cazzi amari, che non vuol dire, uccelli per diabetici”.
Detto ciò, prosegui pure per la tua strada.
A dire il vero non ricordo chi mi parlò di te, ne tantomeno la circostanza. Mi pare la citazione fosse in tema inquadramento dell’ispettore dipendente, ma non ci metto la mano sul fuoco. Non metto in dubbio la tua professionalità, ci mancherebbe.
Continui a non essermi simpatico, comunque, ti dico cosa ho fatto ed ottenuto io Carmine.
Adeguamento della tariffa concessa nel 2007 (in realtà ero riuscito a far parlare i due Ministeri è solo le elezioni hanno impedito al Ministro Tremonti di firmare il Decreto),sono intervenuto successivamente e dopo una lite al telefono con l’Ufficio Legislativo mi sono rivolto al sottosegretario, non è finita lì, perché se ricordi il Consiglio di Stato boccio l’aumento. A quel punto ho mandato le mie considerazioni a Quel Presidente oltre a: Presidente della Repubblica, Presidente della Camera, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio, Ministro dei Trasporti
, Ministro dell’Economia e Procura della Repubblica al Papà non perché non mi sembrava idoneo e, solo dopo fu concesso l’aumento. Non sto a dirti cosa gli ho detto.
II la possibilità dei pagamenti delle revisioni (carrello pacco delle poste) è una mia conquista della quale usufruiscono tutti.
III anche se non attinente all’Art. 80, ma, l’art. 19 L’ex 870/86 è anche questa mia conquista.
Ho fatto ritirare l Vitelli la Circolare 18753
Le associazioni, rivolgendosi alla Corte Europea hanno ottenuto la discrezionalità della rumorosità allo scarico palesando un pericolo per la salute del Tecnico che ha generato ulteriormente tutta l’illegalità nello svolgimento delle revisioni. Guarda cosa dice L’ing. Baccarini a POLIMI 2016.
Tu cosa hai fatto!!!
Dimenticavo, ho documentazione di quanto ho scritto sopra.
P.S.
Ti sembra di non aver ottenuto niente
Complimenti Carmine, continua a combattere per noi. Tutto il settore è grato.